Si, viaggiare…..e se mi faccio male?

Spesso quando si parla di infortunio al lavoro si tende a dare per scontato che la tutela dell’INAIL risolva tutti i problemi economici del malcapitato.

È comune l’idea che lo Stato debba provvedere a chi si fa male garantendogli una pensione o un capitale per indennizzarlo.

Abbiamo visto in altri articoli che la situazione in realtà non è tutta rose e fiori e che anche nei casi in cui l’INAIL interviene, le prestazioni economiche non sono molto generose.

È comune anche l’idea di essere sempre protetti, anche lungo la strada per andare al lavoro o per ritornare a casa dopo aver svolto il proprio dovere.

Sei proprio sicuro che le cose stiano così?

Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se subissi un incidente stradale mentre vai al lavoro?

Hai mai verificato se il tuo modo di spostarti per recarti al lavoro ti dia diritto alla tutela INAIL in caso di infortunio?

Non sono domande buttate li a caso o a cui non dare peso, soprattutto l’ultima. Riflettici un attimo e pensa alle tue conoscenze sulla materia.

Ti hanno mai spiegato come funziona quello che comunemente viene definito infortunio in itinere? Sono sicuro di no. Al massimo ti sarai trovato qualcosa di scritto allegato al tuo contratto di lavoro quando sei stato assunto o ti avranno consegnato sbrigativamente un opuscolo che parla di sicurezza sul lavoro e in maniera superficiale delle protezioni a cui hai diritto.

Prima di addentrarci nell’argomento e snocciolarti una serie di problemi e particolarità della tutela INAIL voglio però rassicurarti sul fatto che sei protetto dall’INAIL anche se subisci un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione ed il luogo di lavoro. Il problema però è che la tutela è valida se e solo se sono rispettate tutta una serie di condizioni, che in realtà in moltissimi casi vengono disattese.

L’argomento è molto dibattuto fin da quando si è iniziato a parlare di infortunio sul lavoro ed in itinere. Talmente dibattuto che più volte nel corso degli anni sono intervenuti sia il legislatore, modificando le leggi sull’argomento o introducendone di nuove, sia la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze volte a dirimere le controversie tra i lavoratori e l’INAIL in ordine all’interpretazione delle leggi quando dovevano essere applicate concretamente a seguito di specifici incidenti. In pratica esisteva un quadro normativo di base, che è stato modificato e che è ancora in fase di evoluzione per alcuni aspetti, ma spesso chi subiva l’infortunio doveva rivolgersi ad un avvocato per far valere le proprie ragioni. Ad oggi possiamo dire che ci sono stati notevoli passi in avanti nel chiarire la questione, pur rimanendo sempre una parte di interpretabilità soggettiva. In generale almeno possiamo mettere alcuni punti fermi, anche grazie ad una serie di circolari emesse dalla stesso INAIL, per dettare le linee guida dell’interpretazione dell’infortunio in itinere.

Possiamo riassumerle dicendo che l’infortunio in itinere è coperto se:

  1. il tragitto è percorso con “ordinarie modalità di spostamento
  2. sono verificate le finalità lavorative
  3. gli orari tra lavoro e spostamento sono compatibili
  4. il tragitto percorso da casa al lavoro e viceversa è considerato normale

Il primo punto è sottolineato perchè è un punto che merita particolare attenzione. Sai infatti cosa significa quel”ordinarie modalità di spostamento”?

Significa che l’INAIL riconosce come mezzi di spostamento solo i mezzi pubblici o l’andare a piedi.

Nessuno ci pensa e tutti lo fanno in maniera quasi meccanica ma prendere l’auto per andare in ufficio non è considerato alla stregua di usare i mezzi pubblici.

Cosa significa questo? Significa che se vai al lavoro con la tua macchina o il tuo scooter potresti sentirti dire che l’infortunio in itinere non è coperto.

Te lo spiego con altre parole. L’ INAIL non dà una copertura generica per tutti i mezzi di trasporto. Parte dal presupposto che tu vada al lavoro a piedi o coi mezzi pubblici. In quei casi ti tutela senza eccepire alcunchè. Ma se vuoi utilizzare un tuo mezzo allora le cose vanno analizzate di volta in volta per ogni singolo caso, investigando sul perchè e sul come vengano usati questi mezzi ed andando quindi ad includere nella tutela solo chi rispetta determinati vincoli e rifiutando la copertura in tutti gli altri casi. Si parla di “scelta necessitata”, “scelta del mezzo necessitata”, “nesso eziologico tra percorso seguito ed infortunio”, “nesso causale” e tanti altri paroloni e frasi ad effetto che lasciano aperte diverse possibilità di interpretazione qualora accada un incidente lungo la strada. Ecco perchè spesso si sentono notizie di persone che hanno un incidente e non vengono risarcite. Non è nient’altro che l’applicazione della legge. Il problema vero è che nessuno o quasi ne conosce fino in fondo i meccanismi ed i criteri di applicazione.

Provo a mettere un pò di ordine dandoti i 7 capisaldi sull’argomento.

1 – INAIL tutela l’infortunio in itinere se vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge. Quindi in quel caso stai tranquillo che avrai diritto al tuo assegno. Altra cosa è però capire se quell’assegno sia abbastanza generoso da permettere a te e alla tua famiglia di vivere dignitosamente anche a seguito di un incidente così grave da non permetterti più di lavorare e guadagnare come prima.

2 – L’uso del mezzo pubblico o l’andare a piedi sono la modalità di spostamento ordinaria secondo l’INAIL.

3 – L’uso del mezzo privato è consentito in certe situazioni. INAIL parla di utilizzo necessitato. Con questa parola si intende che l’uso di un mezzo privato è consentito se:

  • i mezzi pubblici sono troppo lontani da casa o dal luogo di lavoro, intendendosi con ciò che il singolo tragitto deve essere superiore a 1 km
  • i mezzi pubblici circolano con orari e frequenze tali che obbligherebbero il lavoratore ad attese eccessive, tenendo conto anche delle sue esigenze famigliari
  • il mezzo è prescritto o fornito dal datore di lavoro, la classica auto aziendale.

In questi casi l’uso del mezzo privato dà quindi diritto alla piena copertura assicurativa.

4 – Oltre che lungo il tragitto di andata/ritorno tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, la copertura vale anche lungo il percorso necessario per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

5 – Il percorsa da seguire, per essere sempre coperto dalla tutela INAIL, deve essere quello normale, intendendosi con ciò il percorso più breve tra casa e lavoro, salvo deviazioni necessarie per lavori stradali o per cause di forza maggiore, ad esempio la rottura meccanica dell’auto. Sono tollerate anche altre deviazioni ma solo per casi specifici, ad esempio per direttive impartite dal datore di lavoro, soccorrere vittime di incidenti stradali, accompagnamento dei figli a scuola (se necessario) ed in generale brevi soste che non alterino le condizioni di rischio. Tieni presente che anche il fattore tempo viene considerato in quanto la copertura assicurativa è valida se l’incidente avviene in orari compatibili con queli dello spostamento casa/lavoro. Tanto per chiarire, un incidente molto lontano dal normale tragitto o avvenuto alcune ore dopo l’orario in cui transiti normalmente per quella strada, significa che quell’incidente non è considerabile come un infortunio in itinere. Vuol dire che potresti ritrovarti con un grosso danno fisico e senza risarcimento INAIL.

6 – L’eventuale utilizzo del mezzo privato deve essere fatto in conformità alla legge. Sembra una cosa scontata. Se interpreti meglio questa frase però vedrai che non si intende solo che non bisogna mettersi alla guida sotto l’effetto di alcool, droga o psicofarmaci. Significa anche che se guidi una bicicletta o uno scooter devi comportarti di conseguenza, non girare senza tenere ben saldo il manubrio, non fare la gara di impennate con il collega. In generale vige il principio che se guidi in modo da esporti maggiormente al rischio di incappare in un incidente potresti vederti negato il risarcimento.

7 – La materia non è totalmente statica ma sta continuando a cambiare in questi anni, anche a seguito delle evoluzioni tecnologiche e alla nascita di nuovi mezzi di trasporto. Basti pensare ai monopattini elettrici, agli hoverboard, ecc ecc. Tutti strumenti già in circolazione ma non ancora ben inquadrati dalla legge. Muoverti con questi mezzi allo stato attuale è un grosso rischio, la tutela INAIL non è sempre garantita.

Ora che hai tutte queste informazioni prova a risponedre nuovamente alla domanda che ti avevo posto all’inizio dell’articolo.

Hai mai verificato se il tuo modo di spostarti per recarti al lavoro ti dà diritto alla tutela INAIL in caso di incidente?

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