MONTANTE CONTRIBUTIVO
È il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni.
Si incrementa ogni anno tramite i contributi, che sono pari al prodotto tra la base imponibile e l’aliquota di computo, che è il 33% per un lavoratore dipendente, 20% per un lavoratore autonomo e tra il 17% ed il 27% per i lavoratori parasubordinati. I contributi versati con questo calcolo si rivalutano annualmente di una misura pari alla variazione media quinquennale del PIL.
COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Sono dei valori percentuali che servono a calcolare l’importo della pensione con il metodo contributivo. La pensione è infatti pari al prodotto tra il montante contributivo ed il coefficiente di trasformazione. I coefficienti variano in base all’età anagrafica del lavoratore al momento del pensionamento. Maggiore è l’età al momento del pensionamento, maggiore sarà il coefficiente di trasformazione e quindi la pensione.
ASPETTATIVA DI VITA
È un dato statistico che dice quanto mediamente vivono le persone. È importante perchè con la legge Fornero è stata introdotto un meccanismo che aggancia l’età pensionabile alla speranza di vita stabilendo che ogni due anni venga spostata in avanti di tre mesi l’età del pensionamento. Inoltre l’aumento dell’aspettativa di vita comporta la revisione dei coefficienti di trasformazione in negativo e quindi la riduzione della pensione. Per effetto della revisione periodica della speranza di vita si stima che chi ha iniziato a lavorare da poco andrà in pensione dopo i 70 anni di età anagrafica.
SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO
È il sistema di calcolo della pensione applicato a tutti quelli che hanno iniziato a lavorare dal 01/01/1996. Con questo sistema l’importo della pensione è determinato come il prodotto tra la somma di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati annualmente, e lo specifico coefficiente di trasformazione. Più alti sono i contributi versati e l’età al pensionamento e maggiore sarà la pensione.
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO
È un sistema per il quale la pensione è calcolata sulla base della media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorati. Si basa su tre elementi: anzianità contributiva, retribuzione o reddito pensionabile e aliquota di rendimento, pari al 2% annuo. È data dalla somma delle quote A e B, che sono la porzione di pensione maturata fino al 31/12/1992 e quella maturata a partire dal 01/01/1993.
SISTEMA DI CALCOLO MISTO
È un sistema di calcolo che combina assieme il retributivo ed il contributivo ed è applicabile solo a pochi lavoratori in quanto sostituito dal sistema contributivo con l’entrata in vigore della riforma Fornero.
Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 la pensione è calcolata pro quota con il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino a quel momento, e con il sistema contributivo a partire dal 01/01/1996.
Per i lavoratori con 18 anni o più di contributi al 31/12/1995 la pensione è calcolata pro quota con il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31/12/2011, e con il sistema contributivo a partire dal 01/01/2012.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
La deduzione fiscale è un’agevolazione che consente di ridurre il reddito imponibile, cioè quello su cui vengono calcolate le tasse. Consente di pagare meno tasse.
PIP
È l’acronimo di Piano Individuale Pensionistico, lo strumento ideato per favorire la diffusione della previdenza complementare. È un contratto assicurativo del comparto vita che può essere sottoscritto sia da lavoratori autonomi che dipendenti. Prevede due fasi: quella di accumulo e quella di erogazione delle prestazioni.
La prima, corrispondente al periodo lavorativo dell’aderente, è quella in cui l’aderente versa i contributi per alimentare il suo piano individuale pensionistico. Prevede diversi vantaggi, primo fra tutti la deducibilità dei premi versati fino al limite di 5.164,57 € annui.
La fase di erogazione è invece il periodo, successivo alla data di pensionamento dell’aderente, in cui la compagnia eroga la prestazione sotto forma di rendita vitalizia. In determinate circostanze l’aderente può richiedere che gli venga riconosciuto quanto accantonato sotto forma di capitale invece che rendita.
PENSIONE DI ANZIANITÀ
È una forma di pensione che di fatto non esiste più, sostituita dalla pensione anticipata dopo l’introduzione della legge Fornero del Dicembre 2011.
Permetteva ai lavoratori che non rispettavano i requisiti minimi di età anagrafica e di anni di contribuzione di andare comunque in pensione, ma con un importo più basso.
PENSIONE ANTICIPATA
È una forma di pensione, introdotta dalla riforma Fornero, che permette di andare in pensione dopo aver maturato un certo numero di anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. In particolare nel 2020 sono previsti almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e almeno 41 anni e 10 mesi per le donne. Per alcune categorie di lavoratori, es. lavoratori precoci o lavori usuranti, sono previste delle agevolazioni.
PENSIONE DI VECCHIAIA
È quella che comunemente viene definita semplicemente pensione. È l’assegno mensile vitalizio erogato dall’INPS al termine della carriera lavorativa.
Per averne diritto vanno rispettati dei requisiti minimi: 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di contributi versati. Tali requisiti possono essere modificati in base all’aumento della speranza di vita.
TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
È il tasso che viene applicato al montante contributivo per determinarne la rivalutazione annua. È pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. La rivalutazione deve essere operata il 31 Dicembre di ogni anno ed ha effetto per le pnsioni erogate dal 01° Gennaio dell’anno successivo. Se la variazione del PIL dovesse essere negativa, la rivalutazione del montante non sarà negativa ma pari a zero.